Dichiarazione Anticipata di Trattamento D.A.T.
D.A.T. – Dichiarazione Anticipata di Trattamento
La D.A.T. – dichiarazione anticipata di trattamento è un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (Disponente), capace di autodeterminarsi, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari qualora, in futuro, non fosse più in grado di prendere decisioni autonomamente.
Il cittadino, dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari con la possibilità di decidere successivamente se modificare o ritirare la sua DAT.
Sono particolarmente utili in caso di malattia, incidente o condizioni che compromettano le capacità cognitive o comunicative, garantendo che le scelte della persona vengano rispettate e riducendo il rischio di conflitti o incertezze morali per familiari e operatori sanitari.
Le DAT sono disciplinate dall’articolo 4 della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 e sono in vigore dal 31 gennaio 2018.
Il Disponente della DAT può decidere di nominare un Fiduciario, una persona maggiorenne di fiducia che può rappresentare il disponente nei rapporti con medici e strutture sanitarie nel rispetto delle volontà espresse dall’intestatario della D.A.T.
I medici sono tenuti a rispettare le DAT, salvo che le disposizioni risultino chiaramente inadeguate alla situazione clinica o emergano nuove terapie efficaci non prevedibili al momento della firma. In caso di disaccordo tra medico e fiduciario, decide il giudice tutelare.
Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, seguendo le stesse modalità di presentazione. In caso di emergenza, è possibile revocarle anche oralmente o tramite videoregistrazione, alla presenza di un medico e di due testimoni.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata).
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata)
Per le persone con disabilità che non possono scrivere, è possibile utilizzare videoregistrazioni o altri strumenti di comunicazione.
Tutte le DAT depositate presso notai o Comuni vengono registrate nella Banca dati nazionale delle DAT, gestita dal Ministero della Salute.
La presentazione delle DAT è gratuita, esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Per altre info e approfondimenti consulta la sezione dedicata sul sito del Ministero della Salute