Esenzione per reddito
Esenzione per reddito
Determinate condizioni di reddito possono comportare il diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche. Alcune esenzioni per reddito sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in Regione Lombardia. In allegato è presente la "(tabella esenzioni da reddito)" dove è specificato il relativo ambito di validità.
Il diritto alle esenzioni per reddito è attestato diversamente in base alla tipologia considerata.
Regime transitorio per l’anno 2022
- considerazione del perdurare della pandemia Covid-19, sono posticipate al 31 marzo 2022 le scadenze di tutte le autocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario, precedentemente fissate al 31 dicembre 2021, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione. Le scadenze sono state posticipate al fine di evitare disagi ai cittadini e di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2. È comunque responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza, anche in un momento antecedente alla scadenza, l’eventuale perdita dei requisiti del diritto all’esenzione, chiedendo la revoca del relativo attestato.
Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14
- esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Queste esenzioni sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e vengono registrate nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti, in base ai dati comunicati dal Ministero. Nel mese di marzo di ogni anno, il Ministero stila l'elenco dei cittadini che hanno diritto all’esenzione.
L’elenco viene definito in base alle informazioni fornite da:
- Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito),
- INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della pensione al minimo),
- Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro),
come previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.
Le esenzioni individuate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo.
Il diritto all’esenzione del ticket può essere verificato in qualsiasi momento con queste modalità:
- su internet, effettuando l'accesso al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei servizi welfare online;
- di persona, presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale;
- rivolgendosi al proprio medico di Medicina Generale.
Si evidenzia che i dati trasmessi dal MEF sono relativi solo a soggetti che effettuano dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale; ne deriva che il MEF non invia i dati di contribuenti che utilizzano modelli di dichiarazione dei redditi (modello 770 ad es.) effettuati da sostituti di imposta quale l’INPS che non permettono al MEF di ricostruire il reddito familiare fiscale.
Se il cittadino ritiene di aver diritto ad una esenzione per reddito E01, E03, E04, E05, E14 che non gli è stata certificata automaticamente dal MEF, può presentare un’autocertificazione della propria condizione in ASST. Tale esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l’esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.
Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca all'ASST di competenza o tramite il sito FSE di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14) poiché ritiene di non possedere più i requisiti necessari per godere dell’esenzione, la revoca avrà validità solo per l'anno in corso. È quindi possibile che nell’anno successivo, a partire dal 1° aprile, l’esenzione venga nuovamente assegnata automaticamente dal MEF, se dai dati reddituali rilevati risulta ancora permanere il requisito di diritto (solitamente per un’anomalia riconducibile ad errori nella dichiarazione dei redditi presentata).
In tal caso è necessario che il cittadino:
- verifichi che la dichiarazione dei redditi per l’anno di competenza sia corretta, eventualmente facendosi supportare da un Patronato, un CAAF o altro soggetto che offra assistenza fiscale;
- chieda nuovamente la revoca del diritto all’esenzione non posseduto.
Codici di esenzione: E02, E12, E13
Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13 è invece riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell’autocertificazione presentata dal cittadino.
I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST o anche presso le farmacie, per rinnovare le esenzioni tramite l’autocertificazione, oppure potranno procedere on line autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.
Se sono venute meno le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (ad es. per cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc.) il cittadino deve darne immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca). L’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione. La revoca può essere effettuata anche tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni, selezionando l’esenzione tra quelle attive e chiedendone la revoca.
Dal 2020 le esenzioni E12 ed E13 hanno una durata massima biennale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni biennio (salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato).
Le esenzioni E12 ed E13 registrate nell’anno 2020 hanno scadenza 31/03/2022; le esenzioni E12 ed E13 registrate nell’anno 2021 avranno scadenza 31/03/2023.
L’esenzione nazionale E02 (disoccupazione) mantiene la durata annuale.
Esenzioni con codice E30 e E40
Dal 1° aprile 2020, le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 vengono attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come da tabella 1 dell’allegato “Limiti massimi di reddito”, per i farmaci correlati alla patologia.
Le esenzioni E30 e E40 sono valide per un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo, e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se rimangono le condizioni per beneficiarne. Se invece non sussistono più le condizioni di diritto, verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.
I titolari invece di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella 2 dell’allegato “Limiti massimi di reddito” in relazione alla composizione del nucleo familiare e che hanno presentato l’autocertificazione nel corso dell’anno 2019, hanno avuto le esenzioni rinnovate da Regione Lombardia sino al 31 marzo 2021, termine prorogato al 31 dicembre 2021. È onere e responsabilità del cittadino comunicare l’eventuale variazione dello stato di diritto, in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza indicata.
A partire dal 2022 il termine annuale per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è fissato al 30 giugno, fatte salve modifiche normative e/o provvedimentali.
Si ricorda che, per agevolare i cittadini ed evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle esenzioni E02, E12, E13 ed E30 e E40 (che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF) anche prima della scadenza.
Autocertificazione del diritto all’esenzione
L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito può essere presentata:
- agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
- tramite il sito FSE e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni;
- in qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).
Presso le medesime sedi sono reperibili i moduli di autocertificazione.
In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale si consiglia di rivolgersi ad un Patronato, a un CAAF o ad altro soggetto che offra assistenza fiscale.
ATTENZIONE:
L’ATS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate.
Si ricorda che nel sottoscrivere l’autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.
Consulta la tabella per maggiori informazioni su dove chiedere il rinnovo