Esenzione per invalidi
Esenzione per invalidità
I cittadini riconosciuti invalidi beneficiano di particolari forme di esenzione dal pagamento ticket per l'acquisto di farmaci e per prestazioni sanitarie ambulatoriali in Strutture pubbliche o Private Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Le tipologie di cittadini che hanno diritto all'esenzione per invalidità, che può essere totale o parziale, in base a quanto stabilito nel Decreto ministeriale 1° Febbraio 1991 art. 6 sono :
- invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, con assegno di accompagnamento, con indennità di frequenza
- ciechi e sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68
- invalidi di guerra
- invalidi per servizio
- invalidi del lavoro
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- vittime del dovere e loro familiari
- danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Leggi n° 210/1992 e n° 238/1997)
I cittadini che sono stati riconosciuti invalidi civili dalla Commissione dell'ASST di Lodi con percentuale superiore ai 2/3, con assegno di accompagnamento, con indennità di frequenza, ciechi civili e sordomuti riceveranno al proprio domicilio, tramite posta ordinaria, l'attestato di esenzione dal pagamento del ticket.
Per il rilascio dell'attestato di esenzione per le altre categorie sopra indicate è necessario presentare al Presidio Territoriale competente la seguente documentazione:
- invalidi di guerra e per servizio: verbale rilasciato dalla commissione dell'Ospedale Militare (o Ministero del Tesoro) ove è indicata la categoria pensionabile e la patologia invalidante
- invalidi per lavoro : verbale INAIL con percentuale di invalidità ed il tipo di infortunio che ha determinato l'invalidità
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata : certificazione del Prefetto che attesti che l'invalidità è causata da atti terroristici o criminosi
- vittime del dovere : documentazione specifica comprovante la condizione
- danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Leggi n° 210/1992 e n° 238/1997): verbale rilasciato dell'ospedale Militare ovvero dal Ministero della Salute